AGEVOLAZIONI FISCALI


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3. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI
3.1 Acquisto autovettura - Rate residue e decesso
D. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR la spesa per l'acquisto di veicoli da parte dei portatori di handicap è detraibile, nel limite di
18.075,99 euro, e può essere rateizzata in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
Si rappresenta il caso di un disabile che ha sostenuto la spesa nel 2009, optando per la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali, e che
è deceduto nel corso del 2011, beneficiando così solo delle prime due rate della detrazione (mod. 730/2010 e 730/2011).
Si chiede di sapere se l'erede, che compila il mod. Unico 2012 per conto del deceduto, possa indicare in detrazione la somma delle due rate residue,
al fine di non perdere il diritto alla detrazione della spesa sostenuta.
R. L'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede la possibilità per i portatori di handicap di detrarre la spesa relativa all'acquisto di veicoli. In
particolare, la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di 18.075,99 euro. La stessa
disposizione prevede, in alternativa, la possibilità, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
La scelta di ripartire la detrazione in quattro rate di pari importo risulta dalla dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati: il
numero della rata che si utilizza per l'anno d'imposta e l'intero importo della spesa se si presenta il mod. 730 (l'importo della spesa deve essere
indicato in modo identico nei modelli di dichiarazione 730 relativi ai quattro anni di imposta interessati); il numero della rata che si utilizza per
l'anno d'imposta e l'importo della rata spettante se si presenta il mod. Unico/persone fisiche.
Finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter
beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico.
Ciò considerato, in relazione all'ipotesi in esame, si ritiene che l'erede, tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto, nel
compilare il relativo modello UNICO, possa portare in detrazione in un'unica soluzione la terza e la quarta rata, indicando la somma delle due rate
residue, senza compilare la casella relativa al numero della rata.

FONTE:
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/06/agenzia-entrate-circ-19-e-2012.pdf?uuid=43ccc2a4-b545-11e1-8a53-97d9e45d7f02?uuid=AboLOfrF

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